cedolare secca affitto - Case in vendita. Usmate Velate e in brianza | comprare vendere affittare

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

cedolare secca affitto

NEWS e NORME > Tasse sulla casa






Cedolare secca sugli affitti

E’ stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario. La cedolare secca sostituisce: l’Irpef e le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate (e relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione). Il locatore che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione con raccomandata al conduttore; tale comunicazione deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento Istat del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto. L’importo della nuova imposta si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo (contratti a canone libero) e un’aliquota ridotta del 19% (contratti a canone concordato). La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef (acconto e saldo). Per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e, a partire dal 2012, nella misura del 95%. Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo; non può essere oggetto di oneri deducibili e detrazioni; deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee). Per i locatori che hanno stipulato contratti di locazione il cui termine di registrazione scade tra il 7 aprile 2011 e il 06 giugno 2011, la registrazione stessa, anche ai fini dell’opzione, può essere effettuata entro tale ultimo termine. Entro la stessa data può essere inoltre esercitata l’opzione per i contratti la cui proroga scade nel medesimo periodo. Non sono ancora state chiarite dall’Agenzia delle Entrate le modalità di esercizio dell’opzione per i Locatori con contratti di locazione in corso non oggetto di proroga nel 2011.



Torna ai contenuti | Torna al menu